Nel precedente articolo abbiamo parlato della dislessia e di come la parola d’ordine nella scuola è diventata INCLUSIONE . In passato il bambino con DSA (Disturbo specifico dell’apprendimento) veniva “ghettizzato”all’interno della classe; posto al margine delle sue possibilità, viste come un limite e non un punto di inizio per intraprendere un percorso valido nella sua fase di scolarizzazione e apprendimento.
Il 2010 ha rappresentato un punto di svolta per la scuola e l’integrazione. La legge 170 ha, finalmente, dato una definizione reale e concreta del DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO, dove il termine specifico ha la funzione di differenziare tale entità da difficoltà generalizzate che coinvolgono le abilità cognitive. I DSA sono definiti come i disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale.
Il genitore di un bambino con diagnosi di DSA ha il diritto e anche il dovere di conoscere quale percorso intraprendere, per aiutare il figlio e anche se stesso, considerando le preoccupazioni che iniziano a manifestarsi. Analizziamo nel dettaglio, alcuni punti salienti della legge 170/2010 e la loro applicazione nell’ambito scolastico.
Chi può svolgere diagnosi di DSA?
La diagnosi di DSA può essere rilasciata dalle unità di NEUROPSICHIATRIA INFANTILE delle ASL e ospedali, o équipe private di specialisti, accreditate dall’ASL. Una volta ricevuta la diagnosi ufficiale di DSA ( che può comprendere DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA E DISCALCULIA ) è compito del genitore interagire con la scuola e le insegnanti di riferimento che metteranno a punto il cosiddetto P.D.P. (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO) , stilando un percorso ad hoc per le difficoltà dell’alunno.
Sottolineiamo che il DSA non è una malattia, e non deve essere inteso come un ostacolo nella carriera scolastica dell’alunno. Soggetti con DSA si laureano con il massimo dei voti e possono svolgere una vita accademica come tutti gli altri. Hanno solo bisogno di qualche “strumento”in più.
La legge 170 /2010 è composta da 9 articoli (qui potete trovare tutte le norme complete).
Insieme andremo a vedere i 3 articoli salienti per l’inquadramento di un soggetto DSA.
ART. 1
RICONOSCIMENTO E DEFINIZIONE DI DISLESSIA, DISGRAFIA, DISORTOGRAFIA E DISCALCULIA
- La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
- Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
- Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
- Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica
- Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.
- La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme. 7. Nell’interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
In questo primo articolo si mette in evidenza la reale e definitiva definizione dei DSA che supera numerosi limiti del passato, in cui l’alunno veniva siderato solo per le proprie difficoltà e non possibilità.
ART.2
FINALITÀ
- La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:
- a) garantire il diritto all’istruzione;
- b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
Quest’articolo rappresenta sicuramente un punto di svolta cruciale, in cui l’alunno DSA viene posto al centro e non al margine. Ogni soggetto è parte integrante di un gruppo, in cui l’apprendimento ne fa da sfondo. Nessuno deve restare indietro e soprattutto bisogna eliminare l’etichetta dell’ultimo della classe, per non menzionare “il primo della classe”. Ogni alunno è anche un soggetto.
ART.5
MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SUPPORTO
- Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
- Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, garantiscono: a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.
- Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
- Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari.
Tra gli strumenti compensativi riconosciamo: mappe concettuali, registrazione delle lezioni, testi in digitale e sintesi vocale, uso della calcolatrice in classe. Il DSA non è un limite e non deve assolutamente esserlo nel 2020.
Dott.ssa Marianna Pisciotta – Logopedista