DSA e scuola: la legge 170 del 2010

Nel precedente articolo abbiamo parlato della dislessia e di come la parola d’ordine nella scuola è diventata INCLUSIONE . In passato il bambino con DSA (Disturbo specifico dell’apprendimento) veniva “ghettizzato”all’interno della classe; posto al margine delle sue possibilità, viste come un limite e non un punto di inizio per intraprendere un percorso valido nella sua fase di scolarizzazione e apprendimento.

Il 2010 ha rappresentato un punto di svolta per la scuola e l’integrazione. La legge 170 ha, finalmente, dato una definizione reale e concreta del DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO, dove il termine specifico ha la funzione di differenziare tale entità da difficoltà generalizzate che coinvolgono le abilità cognitive. I DSA sono definiti come i disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale.

Il genitore di un bambino con diagnosi di DSA ha il diritto e anche il dovere di conoscere quale percorso intraprendere, per aiutare il figlio e anche se stesso, considerando le preoccupazioni che iniziano a manifestarsi. Analizziamo nel dettaglio, alcuni punti salienti della legge 170/2010 e la loro applicazione nell’ambito scolastico.

Chi può svolgere diagnosi di DSA?

La diagnosi di DSA può essere rilasciata dalle unità di NEUROPSICHIATRIA INFANTILE delle ASL e ospedali, o équipe private di specialisti, accreditate dall’ASL. Una volta ricevuta la diagnosi ufficiale di DSA ( che può comprendere DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA E DISCALCULIA ) è compito del genitore interagire con la scuola e le insegnanti di riferimento che metteranno a punto il cosiddetto P.D.P. (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO) , stilando un percorso ad hoc per le difficoltà dell’alunno.

Sottolineiamo che il DSA non è una malattia, e non deve essere inteso come un ostacolo nella carriera scolastica dell’alunno. Soggetti con DSA si laureano con il massimo dei voti e possono svolgere una vita accademica come tutti gli altri. Hanno solo bisogno di qualche “strumento”in più.

La legge 170 /2010 è composta da 9 articoli (qui potete trovare tutte le norme complete).

Insieme andremo a vedere i 3 articoli salienti per l’inquadramento di un soggetto DSA.

ART. 1

RICONOSCIMENTO E DEFINIZIONE DI DISLESSIA, DISGRAFIA, DISORTOGRAFIA E DISCALCULIA

  1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
  2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
  3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
  4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica
  5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.
  6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme. 7. Nell’interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

In questo primo articolo si mette in evidenza la reale e definitiva definizione dei DSA che supera numerosi limiti del passato, in cui l’alunno veniva siderato solo per le proprie difficoltà e non possibilità.

ART.2

FINALITÀ

  1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:
  2. a) garantire il diritto all’istruzione;
  3. b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
  4. c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
  5. d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
  6. f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
  7. g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
  8. h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Quest’articolo rappresenta sicuramente un punto di svolta cruciale, in cui l’alunno DSA viene posto al centro e non al margine. Ogni soggetto è parte integrante di un gruppo, in cui l’apprendimento ne fa da sfondo. Nessuno deve restare indietro e soprattutto bisogna eliminare l’etichetta dell’ultimo della classe, per non menzionare “il primo della classe”. Ogni alunno è anche  un soggetto.

ART.5

MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SUPPORTO  

  1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
  2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, garantiscono: a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.
  3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
  4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari.

Tra gli strumenti compensativi riconosciamo: mappe concettuali, registrazione delle lezioni, testi in digitale e sintesi vocale, uso della calcolatrice in classe. Il DSA non è un limite e non deve assolutamente esserlo nel 2020.

Dott.ssa Marianna Pisciotta – Logopedista

 

 

 

 

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